Il Comune non può limitare gli impianti di telecomunicazione solo in alcune parti del territorio comunale

Pippo Scicioli 17 Settembre 2024
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Importante arresto della giurisprudenza in tema di insediamento di impianti di telecomunicazione e di silenzio assenso sulle istanze dei privati a fronte dell’inerzia della P.A.

Siti per impianti di telecomunicazione


Il Comune non dispone di poteri ampi per limitare la diffusione di impianti di tele-radio comunicazione che- assimilati ad opere di urbanizzazione primaria ex art.16 dpr 380/01- sono localizzabili dai privati in qualsiasi parte del territorio comunale e ammissibili in tutte le destinazioni urbanistiche omogenee dello strumento urbanistico generale locale.
Diversamente, pregiudicherebbe i livelli essenziali delle prestazioni che esso stesso è tenuto a garantire su tutto il territorio nazionale. 
Il Tar Lombardia – sezione di Brescia (sentenza n. 703/24), accogliendo il ricorso di un operatore economico, ha dato torto ad un Comune che aveva relegato gli impianti di telecomunicazione solo in alcune specifiche aree del territorio comunale, precludendone in modo assoluto e vincolante l’installazione sulla restante parte del territorio.
Al massimo- secondo i giudici- le prescrizioni comunali di pianificazione che individuano aree di installazione per tali impianti vanno interpretate in termini esemplificativi e non assoluti nel senso che l’indicazione dei siti idonei non è tassativa ma solo preferenziale.
Con la conseguenza che se l’operatore economico interessato proponga siti diversi, il Comune deve verificare con un’accurata istruttoria tecnica che tali siti non siano effettivamente incompatibili con gli interessi primari che il piano è preposto a tutelare.
Infatti qualsiasi limite alle attività economiche private da parte pubblica amministrazione può essere posto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e previa puntuale istruttoria degli uffici competenti
Sullo sfondo, il principio generale per cui i piani e strumenti di programmazione comunale non possono fissare in maniera apodittica, assoluta e generalizzata limiti all’insediamento di attività produttive sul proprio territorio ma solo per motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, afferenti la tutela di altri beni e valori di interesse generale quali la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e privata, del patrimonio artistico, storico e culturale, dell’ambiente.
Infatti gli atti della programmazione territoriale sono stati ritenuti dalla giurisprudenza non esenti dalle verifiche prescritte dalla normativa vigente in tema di libertà di fare impresa per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.

Silenzio assenso


Con la stessa sentenza, il Tar ha ulteriormente confermato un principio giurisprudenziale affermatosi dal 2022: sulle istanze dei privati finalizzate ad ottenere dalla P.A. un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, comprese quelle nell’ambito dell’edilizia e delle attività produttive, si forma il silenzio assenso per il solo decorso del tempo assegnato per provvedere a fronte dell’inerzia del Comune, anche quando l’attività oggetto del provvedimento non sia conforme alla legge.

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