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La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per un evento serale da parte di un locale ha sollevato interrogativi sulle tempistiche di presentazione e la capacità dell’ente di effettuare le necessarie verifiche. La SCIA, come previsto dalla legge 241/1990, sostituisce l’autorizzazione formale e si basa su autocertificazioni. Tuttavia, la trasmissione in tempi ristretti può impedire all’ufficio competente di svolgere l’istruttoria. L’articolo esamina le normative di riferimento e le possibili soluzioni per l’ente nel gestire tali casi.
SCIA: tempistiche e procedure di verifica
La SCIA, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è uno strumento introdotto per semplificare i procedimenti amministrativi relativi all’avvio di attività produttive e di intrattenimento. Secondo l’articolo 19 della legge 241/1990, la SCIA ha sostituito il rilascio formale del titolo autorizzativo, accelerando il processo di avvio delle attività grazie a una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dall’interessato o da un tecnico abilitato. Tuttavia, nonostante la semplificazione amministrativa, alcune criticità emergono in relazione alle tempistiche di presentazione della SCIA e alla possibilità per gli uffici comunali di effettuare le necessarie verifiche.
Un caso emblematico riguarda un pub che ha presentato una SCIA per organizzare un evento con DJ set, con una capienza inferiore a 200 persone, e da concludersi entro le ore 24. La particolarità di questa vicenda risiede nella tempistica: la SCIA è stata inviata venerdì pomeriggio, in orari in cui gli uffici comunali, incluso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), erano già chiusi. L’evento era previsto per quella stessa sera, di fatto impedendo al SUAP di svolgere l’istruttoria necessaria prima dello svolgimento dell’iniziativa. Questo solleva interrogativi su come debba agire l’ente in tali circostanze e se esistano termini minimi di preavviso per la presentazione della SCIA.
L’adeguatezza della tempistica: esistono obblighi di preavviso?
Secondo la normativa vigente, non esiste un termine di preavviso specifico per la presentazione della SCIA, fatta eccezione per particolari attività regolamentate da norme locali o regionali. Il principio di fondo della SCIA è che l’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione, a patto che le dichiarazioni autocertificative siano veritiere e complete. Tuttavia, quando la presentazione avviene in orari che impediscono al SUAP di operare le dovute verifiche, come nel caso del venerdì pomeriggio, l’ente potrebbe comunque agire successivamente, anche in modo sanzionatorio, qualora emergessero irregolarità.
In questo contesto, il ruolo del SUAP è essenziale: pur non potendo bloccare a priori lo svolgimento dell’evento in assenza di verifiche immediate, l’ufficio è comunque tenuto a controllare la correttezza e completezza della SCIA presentata, anche il giorno successivo all’evento. In particolare, è necessario verificare la presenza dell’attestazione di agibilità, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa attestazione certifica che il locale è conforme alle norme di sicurezza e agibilità previste dalla legge.
Cosa accade se la SCIA presenta delle irregolarità?
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche post-evento, emergano irregolarità nella SCIA, l’ente può intervenire con provvedimenti sanzionatori. Le sanzioni possono variare dalla sospensione dell’attività, in caso di gravi violazioni, alla semplice richiesta di integrazione o rettifica della documentazione. Il compito del SUAP è dunque quello di accertare che tutti i requisiti tecnici, di sicurezza e di agibilità siano stati rispettati, garantendo così la tutela della pubblica incolumità.
In caso di mancanze, il SUAP può anche trasmettere gli atti alle autorità competenti, come la polizia locale, che potrebbe imporre misure urgenti, inclusa la chiusura del locale o la sospensione dell’attività. È importante ricordare che, anche se l’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della SCIA, ciò non esclude la responsabilità dell’ente nel vigilare sulla corretta esecuzione delle attività segnalate.
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Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
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