Tra i locali e attività non rientranti nella definizione di locale pubblico spettacolo indicate all’art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996 ci sono i luoghi all’aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
Si chiede per una festa di quartiere all’aperto nella piazza principale, senza strutture di stazionamento del pubblico e di libero accesso a chiunque poiché pubblica via, quale procedura seguire e quale documentazione occorre presentare. C’è differenza se trattasi di una piazza completamente aperta e libera e se, invece, dovesse essere una piazza circondata da fabbricati.
Risposta:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore. La Corte Costituzionale argomenta questa sua decisione sull’’art. 17 della Costituzione che dispone “ i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.” Per luogo pubblico si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente. Per luogo aperto al pubblico si intende quello nel quale l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità quali il pagamento del biglietto, l’esibizione dell’invito ecc…
A ns parere quindi in un luogo pubblico, qual è una piazza, dove chiunque può accedere senza alcuna formalità, questa sentenza non dovrebbe trovare applicazione e quindi necessita la licenza di cui all’art. 68 tulps ovvero la Scia nei casi previsti dallo stesso art. 68 ovvero dall’art. 38 bis dal DL 76/2020. Si tratta comunque di un’interpretazione personale dettata anche da motivi di opportunità in quanto essendovi un titolare della licenza o suo rappresentante sempre presente questi dovrà e potrà vigilare sulla sicurezza delle persone intervenute. Sarà comunque necessaria la verifica di agibilità dell’intera area al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, servirà anche la certificazione di previsione di impatto acustico e se del caso la richiesta ed il rilascio della autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumorosità. Sarà necessaria anche la certificazione relativa alla messa a terra dell’impianto elettrico. In relazione alla dimensione della piazza, alle sue caratteristiche strutturali ed al numero dei partecipanti si dovrà valutare la necessita di redigere un piano della sicurezza secondo le indicazioni della circolare Piantedosi del 18 luglio 2018.
Ti consigliamo
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento