Il titolare di un’azienda agricola ha fatto pervenire sul portale SUAP comunicazione ex art. 4 del D.LGS 228/2001 (che sulla modulistica unificata è nominata “SCIA per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà oppure tramite commercio elettronico”) per la vendita di prodotti ortofrutticoli, florovivaistici, olivicoli e trasformati, marmellate, sottaceti etc.. in locale aperto al pubblico, con la forma del commercio elettronico ed in forma itinerante.
Si chiede se per la vendita in forma itinerante, fermo restando che da modulistica trattasi di SCIA, il Comune debba rilasciare apposita autorizzazione o richiedere integrazioni (es: tipologia/caratteristiche del mezzo)e se sia opportuno informare circa le aree del territorio comunale in cui tale attività non può avere luogo.
Risposta:
L’articolo 4 del D.lgs 228/2001 prevede, per i produttori agricoli iscritti al registro delle imprese, la possibilità di svolgere varie forme di vendita dei prodotti provenienti dalle proprie colture o allevamenti, o provenienti da altri produttori agricoli, purché del medesimo comparto, presentando al SUAP apposita comunicazione.
L’articolo 2 comma 2 del D.lgs 222/2016 prevede la procedura della “comunicazione” ma l’articolo 19 bis comma 2, nell’ipotesi che si renda necessario inviare anche altre comunicazioni, come nel caso di specie quella di carattere igienico sanitario, a prevede l’invio della SCIA UNICA.
Si rammenta che chi è già abilitato a svolgere una qualsiasi forma di commercio, quindi anche l’agricoltore, può effettuare liberamente la vendita on line dei medesimo prodotti venendo tale attività considerata residuale.
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