SCIA e requisiti urbanistici: sospensione dell’attività in caso di attestazioni non veritiere

29 Agosto 2024
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A seguito di controlli effettuati su scia di somministrazione è stata riscontrata una carenza dei requisiti urbanistici (destinazione uso immobile difforme).
Si chiede se nell’avvio del procedimento finalizzato alla conformazione della scia occorra procedere alla sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3 l. 241/1990 per la presenza di attestazioni non veritiere(in scia è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti urbanistici-edilizi per l’esercizio dell’attività). Se no, si richiede in quali casi si configuri una attestazione non veritiera tale da disporre la sospensione. si precisa che sono in corso e non ancora scaduti i 60 gg dalla presentazione della scia. 

Risposta:

A nostro avviso quando all’interno di una SCIA si riscontrano dichiarazioni mendaci si dovrebbe procedere con la redazione della notizia di reato per l’ipotesi del delitto previsto e punito dall’articolo 19 comma 6 della legge 241/1990; si dovrà poi procedere alla sospensione dell’attività come indicato dall’art. 19, comma 3 della lgge 241/90 che dispone: Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa” In  conseguenza al reato confermato da AG l’ufficio dovrà emettere il provvedimento di decadenza della SCIA ai sensi dell’articolo 21 comma 1 della legge 241/1990, non essendo consentita la conformazione di una SCIA contenente dichiarazioni mendaci.

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