Spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori: nuova circolare del Ministero dell’Interno

Approfondimento di Pippo Sicscioli

Pippo Sciscioli 29 Luglio 2024
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Indice

Pubblici spettacoli dal vivo e procedura semplificata ex art.38 bis D.L. 76/2020


Dopo quella del 7 maggio, che aveva ingenerato perplessità applicative espresse per lo più dalle associazioni di categoria del settore delle imprese del settore, il Ministero dell’Interno con la nuova circolare del 17 luglio ha fornito nuovi chiarimenti sulla portata applicativa della procedura autorizzativa semplificata introdotta per la prima volta nel 2020 con l’art. 38 bis del d.l. 76, durante l’epoca pandemica per favorire la ripresa economica delle imprese della cultura dopo le prime misure restrittive decise dal Governo a tutela della salute pubblica.

E’ utile ricordare che l’applicazione della procedura semplificata, prorogata con l’art.7 comma 5 del decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2024 (n. 215/2023), è stata notevolmente potenziata con l’innalzamento da 1000 a 2000 del numero massimo di spettatori ammessi e con l’estensione alle attività culturali delle proiezioni cinematografiche (e dunque non più limitata solo a spettacoli dal vivo).

Oggi, la norma testualmente recita: “1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri ((che attesta)) la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”
.

Presupposti per il ricorso


I presupposti per il ricorso a questa procedura autorizzativa semplificata, che si sostanzia nella presentazione da parte dell’organizzatore dell’evento al Suap di una Scia corredata di una serie di documentazioni e che evita la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ed il rilascio da parte del Suap comunale della certificazione di agibilità ex art. 80 tulps e dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo ex art. 68 tulps, sono:
1) il numero massimo è fissato in 2000 partecipanti;
2) gli eventi devono essere ricompresi in un arco temporale fra le ore 8,00 e le ore 1,00;
3) gli eventi ammessi devono ricomprendere attività culturali quali teatro, musica, musical, proiezioni cinematografiche e danza;
4) per “danza” non si intende l’attività del ballo e dunque delle discoteche e dei locali da ballo, bensì le esecuzioni coreutiche a cui il pubblico assiste passivamente all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità (in osservanza delle regole tecniche di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 19.08.1996 o del 22.11.22 ed alle Circolari Gabrielli e Piantedosi) e non partecipa attivamente, come invece nelle discoteche e locali assimilati.

E qui sta la novità della circolare del 17 luglio del Ministero.

Secondo la precedente del 7 maggio, la condizione necessaria per l’applicazione della norma era che dovesse trattarsi di un unico evento e non invece di spettacoli articolati in più giorni, ancorchè compresi entro le ore 1,00 del giorno seguente, rendendosi necessario in tal caso richiedere al Suap l’autorizzazione ex art.68 Tulps, previo parere favorevole della CCVLPS e conseguente certificato di agibilità ex art.80 Tulps .

Ora, invece, la nuova circolare ammette il ricorso da parte dell’organizzatore alla Scia sostitutiva di ogni altra autorizzazione e certificazione rilasciata dal Comune anche nel caso in cui la manifestazione si articoli in più giorni, e non necessariamente in uno, purchè ovviamente nel rispetto delle tre condizioni stabilite dall’art.38 bis del d.l. 76/2020 di cui sopra.

In tali casi, chiarisce il Viminale, sarà sufficiente per gli organizzatori presentare una Scia per ciascun distinto evento, corredata ovviamente di tutta la documentazione di rito.

Sicuramente le nuove indicazioni ministeriali offrono un’interpretazione più aderente alla lettera dell’art.38 bis del d.l. 76/2020 e alla sua finalità di maggiore semplificazione (senza per questo pregiudicare la sicurezza e l’incolumità pubblica), e al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che non consentono inutili appesantimenti a carico dei privati nei rapporti con la P.A.

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