IL CASO – Apparecchi da trattenimento – titolo autorizzativo – rilascio

Quale titolo autorizzativo è necessario per installare apparecchi da intrattenimento?

26 Luglio 2024
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Ai fini dell’installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS in una tabaccheria, si chiede se: – debba essere presentata al SUAP istanza di autorizzazione oppure SCIA; – qualora debba essere presentata una SCIA ex legge 241/1990, se si debba comunque procedere con il rilascio di apposita licenza ex art. 86 TULPS o se sia sufficiente la presentazione della segnalazione; – qualora si debba procedere con il rilascio di licenza ex art. 86 TULPS, se quest’ultima debba essere adottata dal Comune oppure dal Questore.

Risposta:

Gli apparecchi da trattenimento previsti dall’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS, comunemente denominati slot, rientrano nella competenza del Comune e non del Questore e quindi la relativa licenza è rilasciata dal SUAP. La SCIA sostituisce il titolo autorizzativo comunque denominato e quindi nell’ipotesi che si intendesse utilizzare il procedimento con SCIA non si dovrebbe poi sostituire la SCIA che l’autorizzazione, che appunto la sostituisce.  Il comma 1 dell’articolo 19 della legge 241/90 nell’indicare la sostituzione del titolo autorizzativo con la SCIA prevede che tale principio non si applica nei caso di atti rilasciati dalla pubblica sicurezza, inoltre il requisito morale di cui all’articolo 11 comma 2 del TULPS, necessario per ottenere il titolo abilitativo, prevede una ipotesi discrezionale che non consente l’applicabilità della SCIA., infine alcune circolari Ministeriali indicano il divieto di sostituire con SCIA le licenze di Polizia (Prefettura di Potenza prot. 0040925 del 29 Agosto 2011e inoltre nota del Ministero dell’interno diffusa dalla Prefettura di Ferrara con prot. 0016978 del 18 Agosto 2011). La corretta procedura, sulla base delle suindicate circolari Ministeriali sarebbe quella della richiesta formale di rilascio della licenza, verifica sia dei requisiti morali che delle norme sulla ludopatia e quindi rilascio formale del titolo autorizzativo. Si precisa che se la tabaccheria è già in possesso di una licenza di polizia, quale ad esempio licenza di cui art.88 del tulps per scommesse, licenza rilasciata dalla questura, non occorre il rilascio di un’ulteriore licenza ai sensi dell’art. 86 tulps.

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