Quale commerciante di cose antiche ed usate non di valore esiguo non indicava nel registro delle operazioni di compravendita i dati richiesti dalla legge (ovvero non li indicava di seguito lasciando spazi in bianco)
NORMA VIOLATA
Art. 128, comma 2, del r.d. n. 733/31, T.U.L.P.S., in relazione all’art. 247, comma 1, del r.d. n. 635/1940 reg. d’es. del T.U.L.P.S., e art. 17-bis,
SANZIONI
sanzione pecuniaria: da € 154 a € 1.032
pagamento in misura ridotta: € 308
SANZIONI ACCESSORIE (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi misure interdittive
ATTI DA REDIGERE
Verbale di accertata violazione
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi
NOTE
a) L’art. 128 del T.U.L.P.S. è stato depenalizzato anche per le attività di cui all’art. 126 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; non risulta invece depenalizzato l’art. 247 del reg. d’es. del T.U.L.P.S.; si ritiene comunque che la violazione di questa norma regolamentare possa rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 128, comma 2, del T.U.L.P.S.
b) Il registro di chi fa commercio di cose antiche o usate deve indicare, di seguito senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
c) Il d.lgs. n. 222/2016 ha abrogato l’art. 126 del T.U.L.P.S., ma non l’art. 128 del T.U.L.P.S.
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