Dava in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti senza la prescritta autorizzazione/ autorizzazione più comunicazione/autorizzazione più SCIA.
NORMA VIOLATA
Art. 68, comma 1, del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S. e art. 666, commi 1, 3 e 4, del c.p.
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549
Pagamento in misura ridotta: non ammesso
Sanzione accessoria: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981),
Verbale di accertata violazione
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
Ordinanza di cessazione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi
AVVERTENZA
L’art. 38-bis del d.l. n. 76/2020, da ultimo modificato dal d.l. n. 214/2023, dispone: “Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, …, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 1,00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA di cui all’articolo 19 della legge n. 241/1990, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto”.
NOTE
a) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la prescritta licenza (sent. n. 142/1967) e nella parte in cui prescrive l’obbligo della licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale (sent. n. 56/1970).
b) Nell’art. 68 del T.U.L.P.S., le parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono state abrogate dall’art. 164 del d.lgs. n. 112/1998.
c) Della contravvenzione dell’art. 666 del c.p. rispondono soltanto i soggetti che effettivamente hanno curato l’organizzazione dello spettacolo o trattenimento pubblico.
d) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/1999.
e) Per il disposto dell’art. 3, commi 7-13, della legge n. 94/2009, nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica (casi nn. 1-5 a pag. 535 e ss.).
f) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 5, voci n. 79 e 80, prevede per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, ovvero in locali aperti al pubblico in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, il regime amministrativo:
– dell’autorizzazione, senza utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
– dell’autorizzazione più la comunicazione di impatto acustico, con utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali senza superare le soglie della zonizzazione comunale;
– dell’autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, in quanto oltre all’istanza per lo spettacolo va richiesto il nulla osta di impatto acustico con documentazione presentata da tecnico competente in acustica.
In caso di locali sia privati che pubblici, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, si applica il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’attività di spettacolo più la SCIA per prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
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