Come agire: apparecchi per il gioco/sala gioco senza autorizzazione

Esercitava una sala pubblica per biliardo  senza la prescritta autorizzazione.

13 Giugno 2024
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Esercitava una sala pubblica per biliardo (o per altri giochi leciti ovvero installava apparecchi per il gioco lecito) senza la prescritta autorizzazione.

NORMA VIOLATA
Art. 86, commi 1 (o 3 lett. c)), e art. 17-bis, comma 1, del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098

sanzione accessoria: nessuna

misure interdittive (art. 17-ter t.u.l.p.s.): cessazione dell’attività


ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981 della Tabella A)
Verbale di accertata violazione, comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente,
Ordinanza di cessazione dell’attività

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione
tributi

NOTE:
a) L’art. 194 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. stabilisce che nei pubblici esercizi non sono permessi giochi, ove non ne sia data espressa autorizzazione.
b) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 6, voce n. 83 prevede per l’esercizio di attività con apparecchi che erogano vincite in denaro, ex articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S. (slot e new slot) collegate in rete con il concessionario, il regime amministrativo dell’autorizzazione. L’istanza deve essere presentata al SUAP. L’istanza per la messa in esercizio prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi deve essere presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 6, voce n. 84 prevede per l’esercizio di attività con apparecchi che erogano vincite in denaro, ex articolo 110, comma 6, lettera b), T.U.L.P.S. che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT), il regime amministrativo dell’autorizzazione. L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione (sia SLOT che VLT), il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
c) Con l’entrata in vigore della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), per gli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., la licenza prevista dall’art. 86, comma 3 lett. c) è obbligatoria solo per l’installazione negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all’art. 86, commi 1 e 2, o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
d) Con decreto direttoriale 27 ottobre 2003 è stato individuato il numero massimo degli apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati negli esercizi di somministrazione, nelle attività ricettive, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse.
Con decreto direttoriale del 18 gennaio 2007 è stato individuato invece il numero massimo di apparecchi che possono essere installati nelle sale giochi, nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse e nelle sale bingo.
Con decreto 22 gennaio 2010 è stato individuato il numero massimo di apparecchi, di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., che possono essere installati nelle sale giochi e nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse.
Con D. Dirett. 27 luglio 2011 sono stati determinati i criteri e i parametri numerico quantitativi per l’installabilità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Questo nuovo decreto non abroga i DD.Dirett. 27 ottobre 2003, 18 gennaio 2007 e il decreto 22 gennaio 2010 (art. 9), ma li sostituisce limitatamente alle disposizioni che stabiliscono i parametri numerico quantitativi per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6.
e) Dopo l’intervento della legge di stabilità 2011 la verifica del rispetto dei limiti numerici degli apparecchi del comma 6 dell’art. 110 non è più di competenza dei Comuni.
f) La legge n. 228/2012 ha modificato l’art. 110 del T.U.L.P.S., introducendo nel comma 7:
– la lettera c-bis) – apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
– lettera c-ter) – apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Questa modifica, che annovera tra gli apparecchi disciplinati dal citato art. 110 anche quelli meccanici ed elettromeccanici, comporta come conseguenza che l’installazione di questi apparecchi non è più soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 86, comma 1, del T.U.L.P.S., ma a quella di cui al comma 3 di detto articolo, con la conseguenza che se installati in locali già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma del citato art. 86 o di cui all’art. 88 non necessitano di autonoma licenza (come indica il comma 3 lettera c) dell’art. 86).
Con la lett. c-bis) nell’art. 110 vengono introdotti anche i cosiddetti “ticket redemption” che il Ministero dell’economia e delle finanze, come indicato con risoluzione n. 557/PAS.11417.12001(1) dell’8 agosto 2008, riteneva doversi autorizzare come “operazioni a premio”. Il legislatore precisa poi, al nuovo comma 7-quater dell’art. 110, che tutti gli apparecchi del comma 7 (compresi i ticket redemption) non possono essere ricondotti alla disciplina delle manifestazioni a premio.

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