La VII sezione del Consiglio di Stato, con tre recenti sentenze (4479 – 4480 – 4481), ha accolto rispettivamente l’appello del Comune di Lecce, che ritorna al Consiglio di Stato dopo l’annullamento della sentenza n. 18 del 2021 da parte delle Sezioni Unite (n. 32559), e gli appelli dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti del Comune di Lecce che disapplicavano la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, ora abrogato dalla l. n. 118 del 2022, ed ha annullato i provvedimenti dei comuni di Ginosa e Castellaneta che applicavano tale proroga in contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia.
Sul piano sostanziale, la VII sezione ha ribadito chiaramente i principi interpretativi consolidatisi in materia, confermandoli anche dopo l’annullamento della sentenza n. 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, grazie alla perdurante attualità della sentenza n. 17 del 2021 della stessa Adunanza. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa successiva ha ritenuto disapplicabili le proroghe generalizzate delle concessioni introdotte negli ultimi anni, in quanto in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE, come ribadito anche nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 aprile 2023.
Le disposizioni di proroga delle concessioni demaniali marittime si pongono in palese contrasto con il diritto unionale, come già riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Con riferimento alla normativa sopravvenuta, il Consiglio di Stato ha rilevato che le disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determinano una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari. Tale proroga non è più funzionale alle imminenti gare, come previsto originariamente dagli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022, ma risulta invece resa indeterminata e potenzialmente illimitata dalla sospensione dei bandi di gara fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022. Tuttavia, l’adozione di questi decreti non è più possibile poiché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, pochi giorni dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023. Inoltre, le concessioni mantengono efficacia fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, portando al mantenimento delle attuali concessioni senza termine, in contrasto con i principi dell’Unione Europea come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Riguardo alla valutazione della scarsità della risorsa, il Consiglio di Stato ha sottolineato che questo elemento non pregiudica né rimette in discussione l’effetto diretto dell’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE. Ha inoltre evidenziato che consumare in modo non proporzionato i già limitati tratti di spiaggia libera sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà economica e sociale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rendendo le coste italiane meno accessibili gratuitamente ai soggetti meno abbienti.
Infine, il Consiglio di Stato ha indicato i presupposti e i limiti entro cui può essere disposta la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024, finalizzata esclusivamente al completamento delle procedure di gara, e ha fornito i criteri per l’indizione delle gare.
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Concessioni demaniali marittime
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