SUAP e/o S.U.D. (V): l’autorizzazione unica

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 14 Maggio 2024
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È evidentemente improprio l’utilizzo del termine “procedimento”, quando non c’è procedimento, ma, al netto della confusione che può indurre, specialmente nella definizione degli ambiti di competenza e responsabilità, per clausole ad excludendum, è spesso inevitabile, muovendoci in ambito sportello unico, ergo, in ambito procedimento unico.

In termini di procedimento s’esprime in massima parte il legislatore nell’art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 38, rubricato “Impresa in un giorno”, la legge delega da cui trae origine il Regolamento SUAP del d.P.R 160/2010, con l’introduzione di un apposito capo intitolato “Procedimento automatizzato”, oltre al capo più propriamente intitolato “Procedimento ordinario”, si mantiene nella stessa linea.

D’altronde, si parla di un’iniziativa normativa volta “alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni” (art. 38, comma 3). La riforma muoveva, dunque, da quel regolamento, del quale ha conservato, se non altro, l’impostazione terminologica.

Lo ricordiamo, il SUAP del d.P.R. 447 calava in un contesto normativo caratterizzato in assoluta prevalenza dall’autorizzazione amministrativa (la vecchia “licenza”), quale titolo abilitativo all’esercizio delle attività produttive. Solo il comma 15 dell’art. 6 “Principi organizzativi”, del capo III “Procedimento mediante autocertificazione”, prevedeva la comunicazione/DIA (la SCIA di oggi), sottraendola alla specifica disciplina ivi contenuta: “Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia inizio attività”.

La tendenza è da tempo invertita, con una residualità vieppiù ridotta dell’autorizzazione, come titolo abilitativo all’esercizio di un’attività economica, come titolo che legittima il possesso dei requisiti richiesti in via endoprocedimentale e, quindi, inesorabilmente, come autorizzazione unica, che tutti detti titoli va a comprendere.

Ciononostante, l’autorizzazione unica resta punto fondamentale e qualificante dell’agire amministrativo degli sportelli unici quali centri di competenza e responsabilità per il procedimento (unico), amministrazioni procedenti per eccellenza.
E concludiamo la nostra disamina riguardo al S.U.D. ZES proprio con l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 15, del D.L. 19/09/2023, n. 124.

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