Pubblichiamo il Parere del ministero dell’Interno 29 marzo 2024, n.11392
Il Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti oggetto dell’istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo.
Testo
È stato rappresentato che il segretario generale del comune di … ha sottoposto all’esame di questo Ufficio la richiesta formulata da un consigliere comunale concernente l’acquisizione di copia di alcuni documenti emessi dalla polizia locale. In merito alla questione prospettata, si rileva che il consigliere, come riferito dal segretario generale dell’ente in oggetto, ha chiesto di estrarre copia di alcuni inviti a comparire negli uffici di polizia giudiziaria per motivi di giustizia, emessi dall’ufficio di polizia locale, e di tutti gli atti correlati. Il segretario generale ha precisato che si tratta di atti formati nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria su iniziativa dell’ufficio di polizia locale. Come noto, il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L. ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241/90 (cfr. Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014). Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio, “… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi”. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso, espresso dall’art.43, comma 2, d.lgs. n.267 del 2000, è sottoposto, con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale. Inoltre, il TAR Lombardia, Brescia, sez.I, con sentenza n.298 del 29 marzo 2021, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il diritto di accesso del consigliere comunale non contempla i vincoli e le limitazioni previsti dalla disciplina generale di cui alla legge n.241 del 1990 (ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi). L’Alto Consesso, con sentenza n.3161/2021, ha altresì evidenziato che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale, per cui, nel caso esaminato ha riconosciuto il diritto dei consiglieri comunali all’accesso alle disposizioni ed agli ordini di servizio relativi all’organizzazione del servizio di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza urbana. In merito alla fattispecie posta all’attenzione di quest’Ufficio risulta di rilievo la recente sentenza del Consiglio di Stato del 29.02.2024, n.1974, che, ritenendo legittima la richiesta di un consigliere comunale, ha “sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art.329 c.p.p.. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge, sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art.27 del d.P.R. n.380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria”. Con la predetta pronuncia il Consiglio di Stato ha concluso che il Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti oggetto della istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa ai competenti uffici dell’ente locale, i quali nell’ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero. Si richiama la particolare attenzione sulla pronuncia del TAR Lazio-sez.I, del 3 febbraio 2023, n.49, che ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest’ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita.
Diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000
Parere del ministero dell’Interno 29 marzo 2024, n.11392
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