di LAURA RAZZANO (Italia Oggi) L’ Inps, con la recente circolare n° 57/ 2024, ha fornito le indicazioni in materia di indennità di congedo parentale. L’ultima legge di Bilancio ha modificato l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Attualmente una madre, trascorsi i cinque mesi di congedo obbligatorio per maternità, in cui è vietato adibire le donne al lavoro, ha diritto a ulteriori sei mesi di congedo parentale. Il Testo unico della maternità e della paternità all’articolo 32 (Dl 151) prevede che i genitori, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, abbia diritto ai i congedi parentali che complessivamente non possono superare il limite di dieci mesi, arrivando a 11 solo se il padre lavoratore decida di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Secondo le nuove disposizioni un ulteriore mese di congedo si aggiunge alla mensilità, già stabilita dalla precedente legge di Bilancio 2023. Quest’ultima aveva introdotto un’indennità all’80% del primo mese di congedo, ma la misura non aveva coinvolto il settore scolastico in quanto il suo contratto è più favorevole e prevede il pagamento al 100% del primo mese. A partire dal 2024 sono ora previsti per il settore istruzione due mesi di congedo parentale: il primo sempre indennizzato al 100%, in base al contratto, e il secondo, precedentemente indennizzato al 30%, con indennità aumentata. L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori(autonomi, iscritti alla Gestione separata). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente. La nuova normativa sul congedo parentale, applicata ai dipendenti scolastici, prevede infatti l’elevazione, per un solo mese, dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% nel 2024, indennizzo che riguarda solo uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.). L’Inps precisa, inoltre, che il congedo è unico per entrambi i genitori e può essere fruito in modo ripartito tra loro o da uno soltanto. La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dalla legge (novellato articolo 34 del D.lgs. 151/2001) comunque non impedisce di usufruire del congedo negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Diversamente dal settore privato, per i dipendenti pubblici il riconoscimento del diritto e il pagamento dell’indennità sono a carico dell’amministrazione di appartenenza che deve operare senza variare i codici nel flusso Uniemens, riportando la retribuzione virtuale ai fini pensionistici secondo le spettanze. Queste novità riguardano tutti i genitori in dolce attesa e anche coloro che hanno terminato i congedi di maternità o di paternità, alternativo o anche obbligatorio, nello scorso 2023, fruendo anche di un solo giorno. Nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto invece spetta indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché vi sia in essere un contratto di lavoro dipendente anche a tempo determinato. Tutti i congedi si applicano, senza distinzioni, quando il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, a tempo determinato, anche per le supplenze brevi o al 30 giugno. Se la supplenza è in essere, e anche quando la supplenza è terminata, quando la maternità inizia entro 60 giorni dalla conclusione della supplenza. Si prevede il pagamento al 100% e la valutazione del servizio prestato solo se il contratto è in essere, nel caso sia terminato la docente ha diritto all’indennità di maternità fuori nomina pagata l’80% dell’ultimo stipendio, senza punteggio. La lavoratrice in congedo obbligatorio che fosse destinataria di una proposta d’incarico, pur non assumendo servizio, viene considerata è in costanza di nomina e quindi retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina. Anche il congedo parentale è un diritto riconosciuto a entrambi i genitori, i quali ne possono fruire contemporaneamente, il nuovo contratto ha accorciato il preavviso per richiedere il congedo parentale che è ora di 5 gg e non di 15, come già aveva previsto il Decreto legislativo 80 del 2015, in questo caso, però, il genitore deve prendere servizio ed essere in costanza di contratto. * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 7 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Congedi a fruizione alternata
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