di MARCELLO TARABUSI (dal Sole 24 Ore) La tregua estiva e natalizia su inviti e richieste di documenti al contribuente può essere violata quando vi è pericolo per la riscossione dei tributi o l’esigenza di insinuazione al passivo di procedure concorsuali. L’eventuale invio durante il mese di agosto non fa, tuttavia, decorrere i termini a favore del contribuente per pagare o rispondere, che restano comunque sospesi sino al 4 settembre. È una delle novità illustrate nella circolare 9/E/2024, che completa il commento alle disposizioni del Decreto Adempimenti (d.lgs. 1/2024). Tra le novità illustrate dall’Agenzia vi sono lo stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, i nuovi termini per il pagamento a rate del saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi e la progressiva estensione della piattaforma Pago PA per i pagamenti di F24. Vengono precisati i casi di indifferibilità e urgenza che consentono di inviare comunicazioni, inviti e richieste ai contribuenti anche durante i periodi di tregua estiva (nell’intero mese di agosto) e invernale (dal 1° al 31 dicembre) previsti dal decreto Adempimenti. I periodi di sospensione riguardano gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e le cosiddette «lettere di compliance». L’Agenzia individua quindi una serie di casi in cui ritiene sussistente la condizione di «indifferibilità e urgenza», che consente di procedere nonostante la sospensione. Si tratta dei casi in cui: 1 sussiste pericolo per la riscossione; 2 sia dovuto l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale; 3 le comunicazioni o atti siano destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione al passivo. Costituisce pericolo per la riscossione non solo la situazione economicofinanziaria del contribuente che non offre garanzie di soddisfazione della pretesa fiscale o il pericolo che egli possa disperdere o sottrarre i suoi beni alla garanzia (circostanze che giustificano l’scrizione a ruolo straordinaria). Vi è pericolo, secondo l’Agenzia, anche se la mancata spedizione o notifica dell’atto comporterebbe la prescrizione o la decadenza (circostanza, questa, riferibile solo alla sospensione di fine anno). Quanto alle denunce di reato (che l’articolo 331 del Codice di procedura penale impone di eseguire «senza indugio»), poiché la sospensione estiva e invernale non riguarda gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni, ma solo liquidazioni e controlli formali, l’ipotesi si riferisce per lo più agli omessi versamenti di Iva e ritenute oltre le soglie di rilevanza penale. Quanto alle procedure concorsuali, si dovrebbe ritenere – visto che l’elenco della circolare è espressamente definito «esemplificativo» – che la regola valga anche per la composizione negoziata della crisi, ancorché non si tratti di una procedura concorsuale. Tra le altre novità in commento, i nuovi termini per il pagamento rateale del saldo e primo acconto. L’ultima rata slitta dal 30 novembre al 16 dicembre e le scadenze sono unificate al 16 di ogni mese; il numero massimo è quindi sette rate. Il Decreto Adempimenti prevede poi l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma Pago PA in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24. L’avvio dei nuovi servizi digitali e il potenziamento di quelli già attivi (cassetto fiscale anzitutto) per semplificare l’interazione con i cittadini richiede una serie di provvedimenti attuativi: sarà possibile usare servizi digitali per l’assistenza a distanza, la registrazione di scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale. I nuovi limiti minimi di 100 euro per il versamento delle ritenute d’acconto e dell’Iva derivante dalle Lipe, infine, si applicano al cumulo progressivo dei saldi di ciascuna scadenza. L’obbligo di versamento scatta, pertanto, quando la somma degli importi dovuti alle singole scadenze raggiunge l’importo cumulato di 100 euro (distintamente per Iva e ritenute), anche se nessuna delle singole liquidazioni supera il minimo. Le ritenute di dicembre si versano comunque entro gennaio, ed entro il 16 dicembre vanno versate l’Iva e le ritenute dell’anno intero, anche se i rispettivi importi totali non hanno raggiunto 100 euro. * Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Tregua fiscale ad agosto e Natale se la riscossione non è a rischio
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