La Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali
marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili.
La Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità, ritenendo che la retroattività della norma fosse una scelta ragionevole del legislatore, che ha bilanciato varie esigenze costituzionali. In particolare, ha considerato che l’affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi fosse meno rilevante rispetto ad altre esigenze, come la valorizzazione economica dei beni demaniali e la protezione del paesaggio e dell’ambiente marino.
Secondo la Corte, l’intervento legislativo mira anche a eliminare ingiuste disparità, in quanto prima della modifica, gli indennizzi per le occupazioni aggravate da trasformazioni irreversibili erano gli stessi previsti per occupazioni più lievi.
Demanio marittimo: computo degli indennizzi per occupazioni abusive
Sentenza della Corte Costituzionale 23 aprile 2024 n. 70
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