IL CASO – Artigiano – orafo – vendita – disposizioni

Gli adempimenti per l’attività di fabbricazione e vendita di oggetti in metalli preziosi

10 Aprile 2024
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Un utente ha chiesto quali adempimenti ammnistrativi occorre porre in essere per svolgere l’attività di fabbricazione e vendita di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi.
 
» Risposta

Si tratta, dal punto di vista commerciale, di attività di artigiano di produzione, nel caso di specie di prodotti realizzati in metallo o pietre preziose, quindi sarà necessaria l’iscrizione al registro delle imprese per tale attività. La lavorazione di metalli preziosi può avvenire solo dopo aver ottenuto dalla locale Questura la licenza di fabbricazione prevista dall’articolo 127 del TULPS ed ottenuto dall’ufficio metrico provinciale il punzone identificativo che servirà a marchiare i prodotti realizzati imprimendo su di essi il codice identificativo assegnato all’orafo; sarà necessario anche utilizzare il registro previsto dall’articolo 128 del medesimo Testo Unico, opportunamente vidimato. Trattandosi di impresa artigiana tutti i prodotti realizzati potranno esser liberamente venduti sul luogo di produzione o nei locali ad essi adiacenti.

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