Esercizio del diritto di assemblea

Recenti interpretazioni ARAN per il personale

16 Febbraio 2024
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Pubblichiamo due orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli enti locali.

Orientamento applicativo ARAN 9 febbraio 2024, n. CQRS190

Come si contempera l’esercizio del diritto di assemblea con la necessità di garantire le prestazioni indispensabili (Comparto Funzioni Locali)?

L’art. 4, comma 6 del CCNQ 4.12.2017 e s.m.i. precisa che “Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.”.
La questione risulta, quindi, chiaramente definita dalla richiamata clausola contrattuale e, nello specifico del comparto Funzioni Locali, il riferimento è quello dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del 19 settembre 2002 come modificato ed integrato dall’Accordo dell’8 marzo 2016, il quale rinvia ai singoli enti destinatari di contestualizzare le norme in funzione delle realtà operative in cui si applicano, con particolare riferimento alle dotazioni di personale da mantenere in servizio.
Resta fermo che le prestazioni indispensabili da garantire in caso di assemblea sindacale sono le stesse previste in caso di sciopero dai suddetti Accordi.
Con riferimento al livello di relazioni sindacali competente per materia, si riporta il comma 1 dell’art. 5 del richiamato accordo “Ai fini dell’art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.”

Orientamento applicativo ARAN 9 febbraio 2024, n. CQRS191

L’Amministrazione ha l’obbligo di fornire una risposta per iscritto che prenda atto dell’indizione della assemblea a seguito di quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017?

Poiché il comma 3 dell’art. 4 prevede che “Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici”, si evince che l’amministrazione ha la facoltà di intervenire nell’esercizio del diritto sindacale esclusivamente al ricorrere di motivate condizioni eccezionali, restando impregiudicato il diritto dei soggetti sindacali aventi titolo ad indire l’assemblea e fatta salva la necessità di concordare i locali dove l’assemblea si svolge. Sarà onere dell’amministrazione fornire opportuna informativa alle articolazioni organizzative interne per consentire l’adozione delle misure atte a garantire la continuità della funzionalità dei servizi e per la necessaria rilevazione dei partecipanti. Si evidenzia, invece, l’opportunità di dare tempestiva comunicazione al personale in caso di rinvio o di annullamento dell’assemblea indetta.

 

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