Il decreto, anzitutto, aggiorna e modifica alcune definizioni, contenute negli artt. 18-45 del codice del consumo.
In particolare:
a) il “prodotto” è qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;
b) il “bene” include anche il bene mobile che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale;
c) il “contratto di servizi” include anche la fornitura di servizi digitali;
d) il “servizio digitale” è un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o accedervi in formato digitale, nonché un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.
Tra le definizioni nuove si segnalano:
1) la “classificazione”, ossia le modalità di presentazione di una lista di prodotti, che attiene alla rilevanza attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
2) il “mercato online” (cioè quello che è ben noto come marketplace) è un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parti di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.
Ulteriori modificazioni riguardano le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21-23 del codice del consumo).
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