Il nostro Comune ha istituito l’imposta di soggiorno e prevede nel regolamento una serie di adempimenti a carico del gestore della struttura ricettiva, tra cui la registrazione all’apposito portale, la trasmissione della comunicazione mensile dei pernottamenti/presenze tramite il predetto portale, il versamento mensile dell’imposta, nonché la trasmissione della dichiarazione ministeriale annuale (tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate). Si chiede se le comunicazioni periodiche, imposte ai gestori delle strutture ricettive, sono compatibili con la presentazione della dichiarazione ministeriale annuale.
Il quesito affronta una questione controversa che vede su posizioni opposte il Dipartimento delle Finanze e l’Anci/Ifel.
Il Mef con le FAQ del 19/9/2022 ha ammesso le comunicazioni periodiche previste dai Comuni solo in fase di prima applicazione, sostenendo che dal 2023 affermato che la dichiarazione ministeriale costituisce l’unica modalità con cui assolvere all’obbligo dichiarativo da parte dei gestori delle strutture ricettive. Tale posizione è stata poi confermata ufficiale con la risoluzione n. 1/DF del 9/2/2023.
L’ANCI/IFEL, con nota del 9/3/2023, ha ritenuto non condivisibile la posizione del Mef nella parte in cui perviene alla conclusione che il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno, entrato in vigore con il DM 29 aprile 2022, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni.
La normativa fa salvi gli “ulteriori adempimenti previsti […] dal regolamento comunale” e consente (per certi versi, impone) ai Comuni di disciplinare le modalità applicative del tributo
Inoltre, le comunicazioni che si accompagnano al riversamento periodico dell’imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento essenziale per il versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto a questo.
Non appare condivisibile neppure il rilievo avanzato dal MEF secondo cui la previsione di ulteriori forme di comunicazioni diverse dal modello di dichiarazione ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri. Sul punto l’IFEL evidenzia che le comunicazioni periodiche connesse al versamento non costituiscono acquisizione di dati “già in possesso” dell’amministrazione comunale poichè la dichiarazione ministeriale è resa ben oltre i termini di versamento, avendo la normativa statale individuato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno rappresenta, assai spesso, una facilitazione per il soggetto obbligato in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni consentono di generare automaticamente il bollettino per il versamento e di ottenere la precompilazione del “Mod. 21”, necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili.
La questione è stata poi esaminata dalla giurisprudenza contabile, che si è allineata alla posizione espressa dall’Anci/Ifel, sostenendo la legittimità delle comunicazioni trimestrali poste a carico delle strutture ricettive (in tal senso, Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale dell’Emilia-Romagna, sentenza n. 105 del 22/11/2023).
In particolare, in ordine agli ulteriori obblighi fiscali a carico degli albergatori, la Corte dei Conti Emilia-Romagna evidenzia che le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva.
D’altra parte, in molti Comuni, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno non costituisce un aggravio per il gestore delle strutture ricettive, ma anzi una facilitazione in quanto consente di ottenere la precompilazione del conto della gestione (cd Modello 21), necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili connessi alla qualificazione di agente contabile del gestore delle strutture ricettive.
Alla luce della normativa richiamata, conclude la Corte dei Conti Emilia-Romagna, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/97 di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta e le comunicazioni periodiche collegate).
In conclusione, le comunicazioni periodiche connesse al versamento attengono alle modalità applicative del tributo, rientranti nella potestà regolamentare del Comune ex art. 52 del d.lgs. n. 546/92, disposizione peraltro richiamata dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 che disciplina l’imposta di soggiorno.
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