Il “procedimento” in SCIA

Approfondimento di Domenico Trombino

4 Settembre 2023
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L’art. 5 del d.P.R. 160/2010 è quello che plasticamente rappresenta meglio il recepimento sul piano procedimentale delle liberalizzazioni e delle semplificazioni e il loro fisiologico intreccio nella segnalazione certificata d’inizio attività.

Il Regolamento SUAP è stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. “procedimento automatizzato”, fondato su Dichiarazione Inizio Attività (DIA) poi Segnalazione Inizio Attività (SCIA) e silenzio-assenso, ed il c.d. “procedimento unico”, procedimento ordinario concernente, in via residuale, gli atti e i procedimenti di cui al comma 4 dell’art. 20 della legge 241, per i quali è escluso il silenzio-assenso.

Al momento del suo concepimento, peraltro, era già radicata la consapevolezza che gli sviluppi normativi procedevano verso la massima diffusione della DIA, andando a restringere sempre più detto ambito di residualità.

Possiamo dunque affermare che il muro portante del Regolamento SUAP sia la DIA, a prescindere dalla novella dell’art. 19 della legge 241/1990, ora rubricato “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA” e dalla circostanza che essa è stata sostituita poi dalla SCIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4-ter, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

 

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