Tenuto conto della necessità di tutelare la salute pubblica, di presidiare il divieto di vendita ai minori e di contrastare il mercato illegale nonché di tutelare l’interesse erariale, viene consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee all’estensione della vendita dei PLI in occasione di manifestazioni ed eventi secondo le seguenti modalità.
- La richiesta di autorizzazione può essere avanzata all’ufficio territorialmente competente dal responsabile dell’organizzazione dell’evento e/o dal soggetto già titolare di autorizzazione.
- L’autorizzazione è rilasciata, in analogia a quanto avviene per le rivendite, nei confronti dell’esercizio più vicino. Qualora questi non abbia interesse, può essere rilasciata ad altro esercizio sempre secondo il criterio della vicinanza/prossimità.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio procedente, in ragione della necessità di evitare sovraofferta dei prodotti in parola, dovrà verificare e valutare l’eventuale compresenza di un’istanza presentata dal titolare della rivendita più vicina, atteso che le rivendite ai sensi dell’art.62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ex lege autorizzate anche alla vendita di PLI.
- L’emanazione del provvedimento autorizzativo dovrà, in ogni caso, essere limitata ad eventi di rilevanza ed importanza tale da far presumere la necessità di soddisfare la domanda dei prodotti in parola.
- L’autorizzazione all’estensione dell’attività di vendita dei PLI dovrà indicare tassativamente la durata del titolo ed il luogo dell’evento. L’attività di vendita deve avvenire nel rispetto del divieto di vendita ai minori e del divieto di pubblicità e, comunque, in conformità con la normativa vigente.
- L’Agenzia, nell’ambito del proprio potere di regolazione e controllo, potrà effettuare attività ispettive in occasione dei predetti eventi.
TI CONSIGLIAMO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento