divieto (ovvero alla limitazione) di______ stabilito per salvaguardare un’area avente valore archeologico, (storico, artistico e ambientale)
divieto (ovvero alla limitazione) di_____ stabilito per motivi di viabilità
divieto (ovvero alla limitazione) di_____ stabilito per motivi di carattere igienico sanitario
divieto (ovvero alla limitazione) di_____ stabilito per motivi di pubblico interesse con deliberazione del Comune n.__ del___ (specificare il divieto o la limitazione)
NORMA VIOLATA
Art. 28, comma 16, e art. 29, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098
Pagamento in misura ridotta: € 1.032
Sanzioni accessorie: eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di accertata violazione, comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente che ha rilasciato l’autorizzazione
- eventuale ordinanza di sospensione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Con parere n. 0074808 del 6 maggio 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che non trovano più applicazione le limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di tipo b) stabilite dalla normativa regionale, relativamente all’obbligo di spostarsi da un luogo entro un determinato tempo e ad una determinata distanza. Pur precisando che il commerciante itinerante non può occupare una porzione di suolo pubblico e può stazionare solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza, per il Ministero stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite, non risulta in linea con i principi fissati dalle numerose norme di semplificazione e di liberalizzazione di recente emanazione.
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