Competenza per le ordinanze necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive su strada

Parere in merito all’emissione dell’ordinanza del Sindaco nel caso di competizioni sportive

2 Maggio 2023
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IL CASO

Si chiede parere circa l’emissione dell’ordinanza del Sindaco nel caso di competizioni sportive. In particolare, si fa riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6989/20/116/1/1 registrata il 29/09/2020 con la quale le Autorità preposte per l’emissione dell’ordinanza della sospensione temporanea della circolazione sarebbero il Prefetto fuori del centro abitato ed il Sindaco all’interno del centro abitato.

Per l’emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, anche in presenza di necessità temporanee legate allo svolgimento delle competizioni su strada, non pare vi sia la possibilità di derogare rispetto a quanto già il codice della strada dispone.

Quindi, dipende quale tipo di ordinanza deve essere adottata, senza che abbia un particolare rilievo che sia necessaria per lo svolgimento di una competizione autorizzata. Pertanto, fermo restando la competenza ordinaria all’interno del centro abitato sulle strade di proprietà comunale, comprese quelle di altri enti che attraversano i centri abitati con popolazione residente in numero superiore a 10.000 abitanti, per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada.
Rientrano, quindi, tra i provvedimenti del comma 4, lettera a) per le strade non comunali all’interno dei centri abitati, quelli che dispongono per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; nel medesimo contesto stradale, invece, sono di sono di competenza del comune previo parere dell’ente proprietario della strada i provvedimenti del comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 6, all’interno del centro abitato anche se la strada non è comunale.

Si tratta, quindi, in tale ultimo caso, dei provvedimenti necessari per stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade e altri tipi di provvedimenti, ossia:
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

 

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