IL CASO
Quali sono le procedure per gestire una comunicazione di effettuazione di una lotteria in manifestazione locale.
In questa sede si presume che la lotteria rientri fra le manifestazioni di sorte locale richiamate con D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ad oggetto “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
La lotteria deve essere promossa da ente morale, associazione e comitato senza fini di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e segg. del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.lgs. 04/12/1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle
esigenze finanziarie degli enti stessi (art. 13, comma 1, D.P.R. 430/2001).
Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive (art. 13, comma 2, del D.P.R. 430/2001).
La comunicazione di effettuazione della lotteria deve essere comunicata al Prefetto della Provincia e al Sindaco del Comune almeno 30 giorni priva della effettuazione, con gli allegati richiamati all’art. 14, comma 2, del citato decreto. Un incaricato del Sindaco sarà presente all’estrazione.
Una copia del verbale delle operazioni verrà inoltrata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Ogni altro obbligo documentale qui non richiamato, è reperibile nel più volte citato D.P.R. 430/2001.
Trattando di una comunicazione, non necessità marca da bollo.
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