Registrazione e codice identificativo attività dello spettacolo viaggiante

In merito alle procedure previste in materia di registrazione e codice identificativo attività dello spettacolo viaggiante

2 Febbraio 2023
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IL CASO

In merito alle procedure previste in materia di registrazione e codice identificativo attività dello spettacolo viaggiante si chiede: 

1) In caso di cessione di struttura già esistente e in possesso di codice identificativo, ai fini del rilascio del nuovo codice è comunque obbligatoria la convocazione della commissione comunale di vigilanza o è sufficiente la documentazione tecnica già a corredo della struttura? 

2) In caso di cessione e voltura di attività esistente, la richiesta di registrazione e il rilascio del nuovo codice identificativo deve essere inoltrata al Comune che ha attivato per primo la procedura o può essere inoltrata anche ad altro Comune dove la giostra andrebbe ad operare?

In riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’acquirente deve richiedere – al Comune che ha rilasciato la prima volta il codice identificativo – la voltura a proprio nome di tale codice e successivamente richiedere al Comune (in genere il Comune di sede legale o residenza) l’inserimento dell’attrazione nella licenza ex art. 69 TULPS (fino al termine di tali operazioni l’attrazione non potrà essere messa in esercizio).

Il Comune che a suo tempo rilasciò il codice identificativo, è l’unico abilitato a seguire ed emettere i provvedimenti che indicano i vari passaggi di proprietà dell’attrazione e quindi voltura del codice identificativo, in maniera che in qualsiasi momento, anche la semplice lettura della targhetta sulla quale è riportato il codice e il Comune, si possa con facilità verificare chi sia l’intestatario della targhetta e quindi il titolare dell’attrazione.

Al Comune che rilasciò il codice dovrà ritornare la targhetta al termine della vita dell’attrazione, ovvero quando questa sia stata dismessa; tale consegna dovrà avvenire a cura di colui che risulterà essere l’intestatario della targhetta al momento della sua dismissione.

Ogni cambio di gestione di attrazione deve essere annotato nel libretto di attività, e aggiornato con tutte le volture ad opera degli stessi gestori.

Per quanto sopra detto, non necessita la convocazione della Commissione di Vigilanza in presenza di un nuovo titolare dell’attrazione.

Si ricorda che il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato, nonché ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sempre sul libretto dell’attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

 

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