In materia di Conferenza di servizi, all’art. 2 della legge 07/08/2015, n. 124, lettera n), il Parlamento delega espressamente il Governo a definire, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, i meccanismi e i termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici, nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela d’interessi sensibili, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione tempestiva del procedimento, anche prevedendo la possibilità di attivare procedure di riesame.
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