Anche per questo il Ministero dell’Interno, con la nota 15 ottobre 2010, n. 4958/4109/29, ha fornito alcuni indirizzi procedurali “per rendere di
più agevole applicazione le disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 maggio 2007”.
Per le attrazioni non registrate il Ministero precisa che la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1° gennaio 2011, salvo i casi di proroga previsti dal d.m. 13 dicembre 2012. Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 del t.u.l.p.s. (r.d. n. 773/1931) da parte dei comuni, il Ministero invita a ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.
Oggi, quindi, tutte le licenze “permanenti” che consentono l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante in tutta Italia ai sensi dell’art. 69 t.u.l.p.s. devono riguardare soltanto attrazioni registrate.
La nota del Ministero chiarisce anche che la registrazione delle attrazioni ed il possesso della licenza ai sensi dell’art. 69 t.u.l.p.s. no sono previste soltanto “nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all’interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all’interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell’organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi”.
Relativamente ai circhi equestri ed ai teatri tenda (teatri viaggianti), che sono anche autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del t.u.l.p.s., il Ministero affronta la problematica delle diverse configurazioni con le quali possono essere allestiti e precisa che, in caso di non unicità della configurazione relativa al tendone e/o alle tribune, il codice può essere unico a condizione che la documentazione
allegata all’istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.
TI CONSIGLIAMO
I volumi Maggioli Editore per il Commercio
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento