» Quesito
Due bar situati nel centro del paese nel periodo estivo(da giugno a settembre) intrattengono i clienti in un’area esterna (regolarmente ottenuta in concessione): 1) l’uno con la presenza di un dj nelle ore pomeridiane, ogni fine settimana; 2) l’altro nelle ore serali in maniera più saltuaria con l’esibizione di piccoli gruppi musicali. Il nostro Comune è dotato di regolamento di zonizzazione acustica con limite orario fissato alle 23.30. Possiamo considerarla come attività accessoria a quella di somministrazione in entrambi i casi? La capienza non supera le 200 persone e il trattenimento non si protrae oltre le ore 24. Se autocertificano di non superare le soglie di zonizzazione comunale devono comunque essere in possesso della certificazione di previsione di impatto acustico? In base alla Tab. A di cui al D. Lgs. 222/2016 ai fini dell’impatto acustico rientrano nell’attività di trattenimento all’aperto di cui alla voce 77 (che prevede solo una comunicazione al SUAP) o nella voce 78 e quindi necessitano di autorizzazione?
» Risposta
Premesso che dovrà essere il comune, con il rilascio della concessione di suolo pubblico ad autorizzare gli esercenti a svolgere attività di trattenimento all’aperto e sul suolo dato in concessione; ciò premesso, oltre la licenza di trattenimento sostituibile con Scia se ne ricorrono le condizioni (a ns parere da richiedere essendo un intrattenimento all’esterno con gruppi musicali) e l’agibilità prevista dall’articolo 80 del TULPS, sostituita da una relazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo, come indicato dall’articolo 141 comma 2 del TULPS, sarà necessaria anche la comunicazione, redatta nella forma autocertificativa, quale attestazione di previsione di impatto acustico, mentre nell’ipotesi di superamento dei limiti previsti dal regolamento comunale si dovrà richiedere, e se del caso ottenere, l’autorizzazione in deroga al superamento di tali limiti, in tale senso indica la voce 77 e 78 della tabella allegata al D.lgs 222/2016
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