Articolo Reg. T.U.L.P.S.
Articolo 180 – Degli esercizi pubblici
TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
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Violazione
Quale titolare di esercizio pubblico (specificare)__________ non teneva esposto nel locale dell’esercizio la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 176, 177, 180, 181 e 186 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. |
Sanzioni
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Misure Interdittive
Eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco (Dirigente)
Atti da Redigere
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Note Operative
a) La Corte Costituzionale con sentenza n. 115 del 7 aprile 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.17-quinquies del T.U.L.P.S. nella parte in cui prevede che deve essere presentato al Prefetto anziché all’ufficio regionale competente il rapporto relativo alle violazioni di cui agli artt. [84, 111, 123, 124 del citato T.U. ora abrogati], nonché 180 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
b) L’art. 180 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. non si applica alle attività ricettive di cui alla legge quadro di riforma del turismo 29 marzo 2001, n. 135 (G.U. 20 aprile 2001, n. 92). |
Autorità amministrativa competente
Presidente della Giunta regionale (o ente delegato) |
Devoluzione dei proventi
Regione (o ente delegato) tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi |
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