NORMA VIOLATA
art. 8, comma 3, e art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 287/91
SANZIONI
sanzione pecuniaria: da € 154 a € 1.032 pagamento in misura ridotta € 30
sanzioni accessorie (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi
misure interdittive (art. 17-ter t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco (Dirigente) (vedi Avvertenza c) a pag. 348)
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81),
- verbale di accertata violazione,
- comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente,
- eventuale ordinanza di sospensione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE
Regione (o ente delegato)
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
Regione (o ente delegato)
NOTE:
a) L’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto nell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto decreto legge Bersani), la lettera d-bis), da ultimo modificata dal comma 1 dell’art. 31, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In questa lettera d-bis) il legislatore ha stabilito che non deve essere più previsto il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e di somministrazione. Questa liberalizzazione è entrata in vigore dal 2 gennaio 2012 per tutti i Comuni, anche per quelli che non hanno un’economia prevalentemente turistica, del territorio nazionale; pertanto gli unici limiti al momento vigenti in tema di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione possono essere così riassunti:
• l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura, ma ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario adottato per il proprio esercizio con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile e di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato;
• l’esercente può anche non aprire l’esercizio pubblico di somministrazione ma il periodo di non apertura non può essere superiore ad un anno (la sospensione dell’attività per un periodo superiore a dodici mesi comporta infatti la decadenza dell’autorizzazione e del titolo abilitativo).
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