Tizio, titolare d’attività su posteggio isolato fuori mercato per la vendita di generi alimentari, non rispetta il limite orario di chiusura fissato con ordinanza sindacale, ritenendolo illegittimo, alla luce delle norme di liberalizzazione. Forte di siffatto convincimento, nel ricorso avverso ordinanza d’ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981, egli non giustifica il disturbo alla quiete pubblica e la lesione all’ordine e alla sicurezza pubbliche, arrecati in orari notturni dalla sua attività, come risulta dai numerosi esposti sfociati nei procedimenti sanzionatori a suo carico. L’ordinanza sindacale disciplina gli orari in virtù di quanto previsto dalla legge regionale, che demanda al livello locale tale potestà.
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