» Quesito
Preso atto della Risoluzione n. 153037 del 07/05/2018 dalla quale, a ns parere, emerge che il consumo sul posto, pertanto, non può essere automaticamente esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento. A fronte di una richiesta informale, che si fa forte della citata risoluzione, sulla possibilità di installare una macchina per il caffè con le cialde in una pizzeria da asporto ( attività principale), all’interno della quale è stato inserito anche scia di vicinato per il settore alimentare per la vendita di bottiglie ecc, fermo restando l’ esclusione del servizio assistito, si richiede se a Vs parere è consentito in tale ipotesi che il commerciante possa vendere al consumatore la cialda che verrà inserita dallo stesso nella macchina per il caffè. L’accoglimento di questa ipotesi in una pizzeria al taglio rischierebbe di eludere il principio di caffè/somministrazione da tempo consolidato. Abbiamo un regolamento comunale che disciplina il consumo sul posto in relazione solo a limiti di spazi e tipologia di arredo ( mensole ecc) e niente altro.
» Risposta
La somministrazione di caffè inteso come bevande, effettuata dall’esercente e offerta al cliente, rientra fra le attività di somministrazione in quanto il servizio assistito risulta svolto completamente con la preparazione stessa, come il servire una bevande alla spina, o mescere un bicchiere di qualsiasi bevanda. L’attività artigianale non consente il consumo sul posto degli alimenti e delle bevande vendute in confezione originale del produttore e nell’ipotesi che l’artigiano abbia anche presentato una SCIA di vicinato, il consumo immediato lo si potrà svolgere sulla superficie di vendita che lui stesso ha dichiarato nella SCIA. Ricordiamo che il consumo sul posto è stato da ultimo regolato dalla sentenza del Consiglio di Stato del giorno 8 Aprile 2019 che spazzando via tutte le precedenti circolari ministeriali ha indicato il corretto svolgimento dell’attività. Per quanto attiene alla specifica richiesta contenuta nel quesito il Ministero dello Sviluppo Economico nella risoluzione 153037 del 7 maggio 2018 ha precisato: Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito formulato dalla S.V., stante la possibilità, consentita dalla disciplina vigente di posizionare all’interno dell’esercizio commerciale in discorso un distributore automatico in grado di erogare caffè fornito da un soggetto legittimato all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la scrivente Direzione generale ritiene ammissibile la collocazione di una macchina del caffè fornita in comodato d’uso, che eroga la bevande tramite l’introduzione di cialde (la cui vendita è attualmente consentita in ogni esercizio di vendita al dettaglio legittimato a vendere prodotti alimentari), fermo restando, ovviamente, che la medesima sia utilizzabile dai clienti in modo diretto ed autonomo. In tale caso, infatti, non sarebbe riscontrabile alcuna attività di servizio assistito rispetto a quella commerciale che rappresenta l’aspetto caratterizzante dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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