» Quesito
L’art. 141 del Regolamento d’esecuzione Tulps prevede che non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia’ concesso l’agibilita’ in data non anteriore a due anni. Si chiede se la previsione di cui al DL 18/2020 articolo 103, comma 2 (?Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza?), si applichi anche alle autorizzazione ex art. 80 Tulps e relative licenze ex art. 68 se il termine previsto dall’art. 141 del Regolamento d’esecuzione Tulps (due anni) è scaduto tra il 31/1/2020 e il 31/03/2022.
» Risposta
Dal momento che le proroghe concesse non attengono a situazioni che possono essere considerate pregiudizievoli ai fini della sicurezza dei cittadini, riteniamo che tale proroga non si possa applicare alla previsione di estensione di validità della agibilità e quindi di sicurezza delle attrezzature di pubblico spettacolo.
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