Risposta:
I codici identificativi relativi alle attrazioni dello spettacolo viaggiante non necessitano di alcun aggiornamento, non risulta poi comprensibile il “rilascio licenza intervento registrazione – e attribuzione codice identificativo”. Si suppone, ma è solamente una nostra supposizione che quindi potrebbe anche essere ben diversa dalla realtà, che l’interessato, pur utilizzando in maniera impropria un modello di SCIA, probabilmente autocostruito, volesse richiedere il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante ex articolo 69 del TULPS e contemporaneamente il rilascio del codice identificativo quale attrazione dello spettacolo viaggiante. Se questa fosse veramente la volontà dell’interessato si dovrebbero presentare due diverse istanze, in bollo, con le quali richiedere, il rilascio della licenza ex articolo 69 TULPS e con l’atra istanza, sempre in bollo, il rilascio del codice identificativo dell’attrazione. Per la licenza si dovrà verificare il possesso dei requisiti morali previsti dall’ articolo 11 del TULPS da parte dell’intestatario richiedente, mentre per il codice identificativo si dovranno rispettare le procedure previste dal DM 18 Maggio 2007 e della circolare del Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2009 n° 114; entrambi reperibili nel sito.
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