NORMA VIOLATA
art. 13, comma 1, e art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 430/2001, art. 113-bis, comma 1, primo periodo, del r.d.l. n. 1933/38
SANZIONI
sanzione pecuniaria: da € 1.032 a € 10.329
pagamento in misura ridotta € 2.064
Sanzioni accessorie: nessuna
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di accertata violazione
- comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
- comunicazione all’Ispettorato compartimentale dell’AAMS
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) L’art. 13 del d.P.R. n. 430/2001 stabilisce che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
1) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
2) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzati dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolti nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
3) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
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