Risposta:
La licenza prevista dall’articolo 69 per lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale ed anche quella prevista dall’articolo 68 del medesimo testo, relativa allo svolgimento dell’attività sulla base del periodo dall’interessato richiesto, sono due licenze di Polizia che, ai sensi dell’articolo 8 del citato Testo Unico, sono personali e non possono essere trasmesse; ne deriva che il titolare della licenza non solo non potrà farla gestire da altri ma dovrà garantire la propria presenza durante l’orario di svolgimento dell’attività; però può farsi sostituire da un soggetto nominato rappresentante ai sensi dell’art.8 tulps
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