Il brogliaccio basico che nella fattispecie riscontriamo è quello secondo il quale, in regime di liberalizzazione, si può fare quel che si vuole e sino a quando si vuole.
Non è evidentemente così!
La risposta al titolare di cui al caso in esame, in termini di normativa di riferimento, sta nell’ultimo inciso dell’articolo testé riportato, ma la riflessione sul tema posto ci porta su altre considerazioni, muovendo dalla fondamentale distinzione fra interessi pubblici generali e interesse privato, sebbene mantenendoci sui termini generali della questione, poiché conclusioni definitive sono troppo dipendenti dalla specificità delle discipline locali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento