IL CASO – sala giochi – sospensione – revoca

29 Ottobre 2021
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Abbiamo accertato la chiusura di una sala giochi. Il titolare , sia che abbia licenza art. 86 o art. 88 TULPS ha l’obbligo di comunicarlo e a chi? Vi è sanzione per la mancata comunicazione?

 Risposta

La sala giochi, che in relazione alla tipologia di apparecchi e attività che si svolgono all’interno può essere autorizzata dall’articolo 86 oppure 88 del TULPS, non necessita della preventiva comunicazione al comune nell’ipotesi di sospensione dell’attività. Permane però l’obbligo di rispettare la disposizione contenuta nell’articolo 99 del TULPS che prevede nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza (o al Comune se trattasi di art. 86 tulps) , la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

 

 

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