IL CASO – commercio su area pubblica – chiosco – attività abusiva

27 Ottobre 2021
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Si chiede la corretta procedura relativamente a chiosco di fiori al quale è stata revocata l’autorizzazione e notificata ordinanza di cessazione attività e rimozione chiosco. Il soggetto è inadempiente, è stato sanzionato per l’esercizio abusivo del commercio, nonchè denunciato all’A.G. E’ legittimo sequestrare la merce all’interno del chiosco che continua la vendita, sanzionarlo quotidianamente, effettuare un servizio con operatori vietando ai clienti l’acquisto. L’Ente previa diffida vorrebbe rimuovere a danno il chiosco previa acquisizione del patrimonio comunale.

 Risposta

Supponiamo, dato che il quesito non lo indica, che il chiosco sia realizzato su area pubblica e quindi l’autorizzazione che è stata revocata dovrebbe essere quella di tipo a) prevista dall’articolo 28 del  D.lgs 114/98; se la nostra ricostruzione è esatta, a tale soggetto, se trovato ad esercitare  il commercio su area pubblica senza autorizzazione ( poichè revocata), si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniara prevista dell’articolo 29 del d.lgs 114/98  e procedere al sequestro delle merci e delle atrezzature come previsto dal citato articolo; sequestro che sarà finalizzato alla confisca. Emettendo tale atto di confisca il tutto diverrà di proprietà della pubblica amministrazione, la quale potrà successivamente procedere anche alla distruzione.

 

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