IL CASO – commercio su area pubblica – alcolici – vendita – somministrazione

26 Ottobre 2021
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Si chiede quali siano i limiti per la vendita di bevande alcooliche degli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che in posteggio in Fiere e Mercati. Si chiede inoltre se i produttori agricoli autorizzati alla vendita dei propri prodotti su area pubblica e nello specifico nella nostra area mercatale, possano vendere anche bevande alcooliche di propria produzione.

Risposta

Premesso che l’articolo 689 del CP vieta la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e che tale divieto vale per qualsiasi forma di attività produttiva, agli operatori su area pubblica è imposto il divieto di vendita o somministrazione dalle ore 24 e le ore 7 del mattino, stabilito dalla Legge 125/2001, art.14-bis. Gli operatori su area pubblica nella regione Liguria, e quindi disciplinati dalla legge 1/2007, possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari e delle bevande e ai sensi dell’articolo 35 possono anche consentire la somministrazione di tali prodotti a condizione che siano in possesso anche dei requisiti morali relativi alla somministrazione e che tale abilitazione risulti come annotazione sul titolo abilitativo. Ne deriva che l’attività di commercio, consumo immediato di alimenti e bevande anche alcoliche, e anche di somministrazione dovrà svolgersi sempre entro il suddetto arco di orario, dalle 24,00 alle 7 del mattino. Nelle fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, tale divieto non si applica, se vi è preventiva autorizzazione. Pur rimanendo il divieto suddetto previsto dall’articolo 689 del CP, l’articolo 14 ter della Legge 125/2001 punisce con la sanzione amministrativa da 250 a 1000 € la somministrazione a soggetti maggiori di 16 anni ma minori di anni 18; nel caso di dubbio l’esercente è tenuto a chiedere un documento di riconoscimento per verificare l’età. I produttori agricoli possono effettuare, su area pubblica, sia la vendita che il consumo sul posto in assenza del servizio assistito di somministrazione e quindi le bevande, anche alcoliche, dovranno essere cedute in confezione chiusa all’origine; potrà anche trattarsi di una bevanda prodotta direttamente dal produttore, sempre che sia abilitato alla produzione, imbottigliamento e che contenga nell’etichetta tutti gli elementi previsti dalla normativa.

 

 

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