Gli organizzatori si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere alla manifestazione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Risposta:
L’articolo 9 bis comma 4 del DL 52/2021 consente anche che gli organizzatori della manifestazione (sagra o fiera), priva di varchi di accesso, rendano edotti i partecipanti dell’obbligo di possesso del Green Pass, in tale ipotesi nel caso di controllo a campione sarà sanzionato unicamente l’interessato e non anche l’organizzatore. Così infatti il citato comma 4 recita: “Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.”
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