Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata.
In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte. Va pertanto applicato il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento