|_| autorizzazione
|_| autorizzazione più SCIA (vedi nota f) del caso n. 1 e nota b) del caso n. 4)
NORMA VIOLATA
art. 28, comma 2, e art. 29, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
Pagemento in misura ridotta: € 5164
Sanzioni accessorie; confisca delle attrezzature e della merce limitatamente ai prodotti del settore non autorizzato (si procede al sequestro cautelare), eventuale sospensione dell’attività di vendita (relativamente al settore autorizzato) per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
ATTI DA REDIGERE
- Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81),
- Verbale di accertata violazione,
- Verbale di sequestro cautelare,
- Verbale di affidamento in custodia,
- Rapporto al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente per la procedura sanzionatoria,
- Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione,
- Eventuale ordinanza di sospensione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Ai sensi del d.lgs. n. 114/98 l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due settori: alimentare e non alimentare e il commerciante, in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare) richiesti, può essere autorizzato a vendere i prodotti di entrambi i settori.
b) Il d.lgs. n. 114/98 non prevede una sanzione specifica per la vendita di prodotti appartenenti al settore non autorizzato e pertanto, qualora si accerti tale vendita abusiva, occorre assimilare questo illecito comportamento alla vendita su aree pubbliche senza autorizzazione.
c) Il Ministero delle attività produttive, con il parere n. 508407 del 18 giugno 2001, ha tentato di risolvere una lacuna del d.lgs. n. 114/98, che non prevede per coloro che sono autorizzati alla vendita solamente di uno dei due settori, la possibilità di vendere in un’unica confezione prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare. La previgente normativa individuava, ai commi 10 e 11 dell’art. 56 del d.m. n.
375/88, la possibilità di vendere, a particolari condizioni, prodotti diversi da quelli compresi nelle tabelle merceologiche autorizzate.
Il Ministero precisa che questa tipologia di vendita è molto diffusa in quanto è stata consentita per un decennio dalla precedente normativa e che per tale motivo è da considerarsi prassi commerciale.
Alla luce di queste considerazioni il Ministero sostiene che la vendita di prodotti abbinati debba essere consentita a queste condizioni:
• solo in particolari ricorrenze e limitatamente al periodo temporale delle stesse;
• qualora il prodotto di maggior valore, contenuto nell’unica confezione, appartenga al settore merceologico alimentare, l’operatore deve risultare legittimato a svolgere l’attività di vendita per quest’ultimo settore ed essere in possesso dei requisiti professionali previsti;
• qualora il prodotto alimentare non rappresenti quello di maggior valore, la presenza di questo nella confezione deve comunque rispettare le disposizioni igienico-sanitarie;
• se la vendita abbinata è effettuata da commerciante non autorizzato alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nella confezione possono essere posti solamente prodotti alimentari preconfezionati.
e) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, non prevede espressamente tra le attività l’ampliamento merceologico, ma poiché tratta in generale dell’“ampliamento” (sottosezioni 1.1 e 1.2) senza precisare che si tratta di ampliamento di “superficie” è possibile ritenere che i regimi amministrativi siano gli stessi sia per l’ampliamento di superficie che per l’ampliamento merceologico.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento