Per quando stabilito da detto articolo i Comuni, nell’esercizio delle proprie competenze, potranno utilizzare il termine ulteriore loro concesso per la conclusione dei procedimenti (90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, prorogato al momento fino al 31 dicembre 2021) oppure concludere anche prima i procedimenti stessi, già avviati, rinnovando le concessioni scadute fino al 31 dicembre 2032, secondo quanto indicato al punto 6 delle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020.
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