IL CASO – commercio su area privata – parcheggio – doppio uso

28 Luglio 2021
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Questo Suap ha adottato provvedimento autorizzatorio di apertura di media struttura di vendita, avendo previamente raccolto i necessari pareri, compreso quello del competente Ufficio Urbanistica in relazione alla disponibilità delle aree destinate a parcheggio (come richiesto dalla LR 17/1999). In seguito all’autorizzazione ed alla chiusura con esito positiva del relativo procedimento SUAP, l’Urbanistica, che aveva rilasciato il parere sulla base della sola istruttoria documentale del progetto allegato dal richiedente, effettua un sopralluogo e rileva:
1) la minore estensione delle aree effettivamente destinate a parcheggio rispetto a quelle indicate nel progetto;
2) la mancanza di disponibilità di parte di tale area che, da visura ipocatastale, risulta nella disponibilità dell’intero condominio e non del solo imprenditore autorizzato.
Di conseguenza l’Urbanistica comunica al Suap nuovo parere sfavorevole e il Suap comunica al soggetto già autorizzato l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione per mancanza dei requisiti necessari indicati nel progetto (area parcheggio). L’interessato a sua volta comunica di aver sanato tali carenze mediante l’individuazione di nuova e più ampia area da destinare a parcheggio e la concessione in esclusiva dell’area da parte del condominio. Una volta acquisito un nuovo parere favorevole da parte dell’Urbanistica, come deve procedere il Suap?
1) Revocando la precedente autorizzazione e chiedendo all’interessato di aprire nuovo procedimento SUAP per una nuova autorizzazione basata sul nuovo progetto? oppure
2) valutata l’idoneità a superare le precedenti carenze mediante le integrazioni sopravvenute ed il nuovo parere dell’Urbanistica, emettere un provvedimento di sanatoria o di convalida della precedente autorizzazione?

Risposta:

In primo luogo riteniamo che le dichiarazioni effettuate nella istanza se autocertificate siano da ritenersi mendaci in quanto effettuate dall’interessato utilizzate per ottenere il beneficio dell’autorizzazione; se da una attenta verifica da effettuarsi a cura della Polizia Locale risultino tali, questo reato va segnalato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di delitto previsto dall’articolo 483 del CP; inoltre se si tratta di un dichiarazione mendace per il disposto dell’art. 21 della legge 241/1990 non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge. Riteniamo quindi che sia doverosa una attenta valutazione di quanto sopra. Ciò premesso riteniamo che si dovranno verificare le nuove dichiarazioni dell’interessato, sia per la verifica dell’atto formale attraverso il quale l’intero condominio trasferisce ad uso esclusivo l’utilità dell’area al privato, sia perché il condominio dovrebbe essere stato autorizzato alla costruzione con l’obbligo di utilizzare le dotazioni di parcheggio secondo le norme edilizie ed urbanistiche, quindi si avrebbe l’anomala situazione che la medesima area, con destinazione d’uso parcheggio residenziale, sarebbe contemporaneamente anche parcheggio commerciale. 

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