L’art. 63, comma 1, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 riduce da diciotto a dodici mesi il tempo a disposizione per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, dunque illegittimo, ai sensi dell’articolo 21-
octies della legge L. 7/08/1990, n. 241, ferme restando le esclusioni ivi previste, attraverso la sostituzione della relativa indicazione temporale di cui all’art. 21-
nonies, comma 1.
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