IL CASO – spettacolo viaggiante – individuazione aree – deroga

29 Giugno 2021
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Questo Comune ha un regolamento che prevede che le attività dello spettacolo viaggiante possano essere autorizzate nelle aree a verde pubblico. Alcune di queste aree verdi sono state poi individuate come aree di spettacolo nel piano di zonizzazione così come alcune piazze cittadine. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante che vengono autorizzate in contemporanea nelle aree verdi sono in numero limitato dato che le aree non hanno superfice molto ampie. Quest’anno è pervenuta la richiesta di un consorzio di imprese dello spettacolo viaggiante che chiede di poter allestire temporaneamente un luna park formato da 11 attrazioni medie, 7 grandi e 7 piccole in un’area privata di cui ha la disponibilità. Non avendo un’area pubblica adeguata ad ospitare tale parco divertimenti, si chiede di sapere quale sia la procedura da attivare anche in considerazione del fatto che il regolamento ha individuato solo le aree pubbliche dello spettacolo viaggiante e non le procedure per il rilascio dell’autorizzazione.

Risposta:

La legge 337/68 prevede che i comuni individuino le aree destinate all’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, cosa che codesto comune sembra abbia  deliberato; la richiesta del consorzio quindi esula dalle previsioni del regolamento (salvo che il regolamento non lasci la possibilità di deroga su aree private)  e quindi, a parere di chi scrive, dovrebbe essere l’amministrazione comunale a concedere, eventualmente,  l’autorizzazione ai sensi dell’art.68 tulps modificando la deliberazione esistente, anche perché si potrebbe aprire un precedente difficilmente limitabile.

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