Silenzio, inerzia e autocertificazioni nelle semplificazioni

22 Giugno 2021
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Il d.l. 31/05/2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni e recovery, all’art. 62, in rubrica Modifiche alla disciplina del silenzio assenso, ha inserito il comma 2-bis, nell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che così dispone:

“Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Silenzio, inerzia, autocertificazioni.

 

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