Risposta:
Alcune attività indicate nel quesito, come ad esempio la scuola di musica o quella di cucina, non sono previste fra le limitazioni indicate nel DL 52/2021 e quindi fino a quando saranno mantenute tali indicazioni potrà essere consentito ciò che non è stato espressamente limitato dal Decreto Legge. Riguardo alle manifestazioni che non rientrano fra le attività commerciali su area pubblica programmate con il piano delle aree a nostro avviso la riapertura rientrerà nella previsione dell’articolo 7 comma 1 del Decreto (dal 15 giugno). Appare superfluo rammentare che il tutto dovrà essere svolto nel massimo rispetto di tutte le disposizioni sanitarie di limitazione della diffusione del virus. Per quanto attiene agli spettacoli viaggianti la definizione di parchi di divertimento o di luna Park non tiene conto di un numero minimo di attrazioni che costituiscono il complesso, anche se riteniamo che una giostra isolata (si sottolinea una giostra isolata) non possa rientrare nella definizione di parco divertimenti e che quindi possa essere avviata prima del 1 luglio. Tenuto conto comunque della variabilità della disciplina inerente le misure di limitazione del covid è opportuno tenere costantemente monitorati i siti istituzionali del Governo e della Regione di competenza per eventuali e diverse interpretazioni.
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